Art. 35.

      1. L'articolo 97 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 97. (Acquisto simulato di droga). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico e in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o

 

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della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
      2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope effettuato ai sensi del comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini».